Art. 9.
(Diritti delle minoranze).

      1. Lo statuto prevede norme:

          a) a tutela dei diritti delle minoranze interne, espresse con almeno il 5 per cento dei consensi raccolti nella sede congressuale, sia essa nazionale o locale;

          b) che consentano in ogni caso la formazione di maggioranze e di minoranze sulle questioni inerenti la definizione degli indirizzi politici e delle decisioni relative a comportamenti politici ed assicurino, ove sia richiesta, la rappresentanza proporzionale in tutti gli organi collegiali, ad eccezione dell'organo esecutivo di vertice, delle minoranze costituitesi su mozioni politiche presentate nelle sedi di dibattito interno.

      2. Le norme statutarie relative alla presentazione delle candidature a qualsiasi tipo di elezione, al controllo della gestione del finanziamento pubblico, al pluralismo informativo interno sono emanate in conformità a quanto stabilito dal comma 1.

 

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